Costituzione, la riforma “pro ambiente” inizia a produrre effetti
Per la prima volta, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza basata sui nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione modificati nel 2022. Dichiarato illegittimo un articolo del “Decreto Priolo” emanato l’anno scorso dal governo
di Emanuele Isonio
A poco più di due anni dalla riforma che ha introdotto esplicite tutele ambientali nella Costituzione italiana, la Consulta ha utilizzato quelle nuove norme in un suo pronunciamento. Un passo a suo modo “storico”. L’occasione arriva dalla sentenza 105/2024 relativa al Decreto Priolo, varato dal governo nel 2023 che dichiara di interesse strategico nazionale gli stabilimenti Isab attivi nel comune siciliano e definisce gli interventi necessari a risolvere le questioni ambientali relative agli impianti di depurazione gestiti dalle società IAS e Priolo Servizi.
Deroghe ambientali sono temporanee
Nella sentenza, la Consulta afferma che “misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttiva, anche se di livello strategico per l’economia nazionale o la salvaguardia del livelli occupazionale, sono costituzionalmente legittime soltanto per il tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale”.
I giudici costituzionali hanno quindi dichiarato illegittima la mancata previsione nel decreto del governo di un termine massimo di 36 mesi di operatività delle misure in questione. Allo stesso modo è illegittimo permettere indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela dei beni della salute, dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori.
Ambiente e salute diventano valori assoluti
“La sentenza appena emessa dalla Corte costituzionale è storica e importante perché per la prima volta si sancisce che, dopo la modifica dell’art. 41, la difesa dell’ambiente e della salute diventano valori assoluti, anche rispetto all’esigenza dell’attività economica. Quest’ultima è libera, ma non può svolgersi in violazione della salute e dell’ambiente, se non per il periodo transitorio necessario per modificare i processi produttivi” ha commentato il direttore scientifico dell’ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Enrico Giovannini.”La portata della sentenza è straordinaria perché si rivolge a tutti gli impianti già costruiti, mentre i nuovi insediamenti dovrebbero essere comunque realizzati secondo regole stringenti”.
Una vera e propria pietra miliare che aiuterà anche il processo di bonifica in un Paese che conta attualmente 42 siti di interesse nazionale, che occupano 170mila ettari a terra e 78mila a mare, distribuiti all’interno del territorio italiano in maniera omogenea tra nord, sud e isole maggiori.

La mappa dei siti contaminati di interesse nazionali e regionali in attesa di bonifica. FONTE: ISPRA.
La riforma del 2022
La riforma costituzionale su cui si basa la sentenza della Consulta è stata approvata all’unanimità dal Parlamento nel febbraio del 2022. Attraverso di essa, sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della Carta.
In particolare, nell’articolo 9 viene introdotto un nuovo comma in base al quale la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Di particolare rilievo è anche il riferimento, inserito per la prima volta nella Costituzione, dei diritti delle nuove generazioni. Alla luce della nuova disposizione costituzionale, il governo, a giugno scorso, ha infatti inviato alle Camere un disegno di legge che propone di inserire la cosiddetta “valutazione di impatto generazionale”, alla stregua di quanto già previsto nelle legislazioni di altri Paesi europei come Germania e Austria. “Se il nuovo provvedimento diventerà legge, il nuovo dettato costituzionale troverebbe piena attuazione, cambiando strutturalmente il modo di legiferare nel nostro Paese” sottolinea Giovannini.
L’art. 41 si concentra invece sul ruolo dei privati. In particolare, il secondo comma modificato afferma che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche “alla salute” e “all’ambiente”. Sancisce inoltre che la legge debba istituire “programmi e controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

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